Landtagswahlen 2023 - Elezioni provinciali 2023 - Veles provinzieles 2023

Elezioni provinciali 2023

Rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige

22 ottobre 2023, dalle 7:00 alle 21:00

Lingua facileInformazioni sul voto in lingua facile

Dati sul voto

Informazioni sul voto

Informazioni generali

Il 22 ottobre si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.

Saranno eletti trentacinque consiglieri provinciali, che ricopriranno automaticamente anche la carica di consigliere regionale. Il/La Presidente della Provincia non viene eletto direttamente dal popolo, ma dal Consiglio provinciale fra i propri componenti, con votazione per appello nominale e a maggioranza assoluta, nonché sulla base di una dichiarazione di governo, che comprende anche il numero dei componenti della Giunta provinciale.

Con la legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, è stata introdotta una legge elettorale organica, che assorbe le leggi tecniche di volta in volta emanate nel corso delle precedenti legislature.

In nessuna lista di candidati un genere (uomo/donna) potrà essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 dei candidati complessivamente indicati nella lista.

Il numero minimo di persone candidate in lista è pari a 12, il numero massimo è pari a 35.

Anche in questa tornata elettorale è previsto il voto per corrispondenza per i/le residenti all’estero e per gli elettori/le elettrici temporaneamente dimoranti fuori provincia, che ne facciano richiesta.

La composizione della Giunta provinciale – organo di governo – deve rispecchiare la proporzione dei generi (uomo/donna) esistente in Consiglio provinciale al momento della sua costituzione, dopo la proclamazione delle persone elette.

La Giunta sarà composta da almeno 7 ed al massimo 10 persone, oltre al/alla Presidente. Per ricoprire la carica di Presidente o assessore è stato fissato il limite temporale di 15 anni oppure di tre legislature consecutive, cui dovrà seguire necessariamente una pausa di almeno 4 anni.

Per eleggere il/la Presidente della Provincia i singoli partiti o raggruppamenti politici devono presentare, oltre alla candidata o candidato prescelto, una dichiarazione di governo. È previsto inoltre l’istituto della sfiducia costruttiva, che, insieme alla mozione di sfiducia, prevede la possibilità per il Consiglio provinciale di eleggere una candidata o un candidato alternativo al/alla Presidente in carica, approvando un programma alternativo di governo.

Il tetto alle spese per la propaganda elettorale ammonta a 30.000 euro a candidato/candidata.

Sistema elettorale

Il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale e a suffragio universale diretto e segreto.

Assegnazione dei seggi

Per l’assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri, con l’aggiunta di due, ottenendo così il quoziente elettorale. Nell’effettuare la divisione si arrotonda l’eventuale parte frazionaria all’unità superiore. Ad ogni lista sono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale (ossia, la somma dei voti validi) della lista stessa.

Se, con il quoziente elettorale calcolato come sopra, il totale dei seggi da attribuire alle varie liste supera il numero previsto di consiglieri provinciali, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente elettorale ottenuto diminuendo il divisore di una unità.

Se, dopo il primo riparto, risultassero seggi non attribuiti, l’Ufficio elettorale centrale sceglie, tra le cifre dei voti residui di tutte le liste, le più alte, in numero uguale ai seggi rimasti da assegnare (seggi residui) e attribuisce un ulteriore seggio a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre dei voti residui il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, in caso di ulteriore parità, per sorteggio. A queste operazioni partecipano anche le liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale intero.

Quota ladina in consiglio provinciale

L’Ufficio elettorale centrale:

  • dispone in una graduatoria, in ordine decrescente secondo la cifra individuale, tutti i candidati e le candidate appartenenti al gruppo linguistico ladino, a prescindere dalla lista di appartenenza; in caso di parità di cifra individuale è collocato prima il candidato più giovane.

Al candidato appartenente al gruppo linguistico ladino che ha ottenuto la più alta cifra elettorale individuale, ma che non risulta eletto è assegnato in ogni caso un seggio. Tale candidato viene a prendere il seggio di colui che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere l’ultimo degli eletti della lista di appartenenza.

Nel caso in cui a nessuna lista con un candidato appartenente al gruppo linguistico ladino venga attribuito un seggio, viene assegnato un seggio al candidato di questo gruppo linguistico che ha ottenuto la più alta cifra individuale.

Tale seggio viene individuato, in deroga alle cifre elettorali di lista, nel modo seguente e sottratto alla corrispondente lista:

  1. nel caso in cui tutti i seggi fossero stati assegnati nel primo riparto il seggio assegnato alla lista con la più bassa cifra elettorale di lista, oppure
  2. nel caso in cui sia stato effettuato un secondo riparto dei seggi sulla base delle cifre dei voti residui, il seggio assegnato sulla base della cifra dei voti residui più bassa.

Sono chiamati ad esprimere il proprio voto le cittadine e i cittadini che alla data del 22 ottobre 2023 hanno compiuto i 18 anni, sono iscritti nelle liste elettorali, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali sono residenti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige da un periodo ininterrotto di quattro anni e nel quadriennio hanno maturato il maggior periodo di residenza nel territorio della provincia di Bolzano.

Nella giornata delle votazioni (22 ottobre 2023) i seggi restano aperti dalle ore 7:00 alle ore 21:00. Le operazioni preparatorie all’insediamento del seggio vengono svolte il pomeriggio del giorno prima (sabato 21 ottobre).

Le cittadine e i cittadini devono presentarsi alla sezione elettorale indicata sulla propria tessera elettorale, muniti della tessera stessa e di un documento di riconoscimento.

Chi non è in possesso della tessera elettorale, perché non l’ha mai ricevuta ovvero in caso di deterioramento, smarrimento o furto della stessa, deve rivolgersi agli uffici elettorali comunali, che resteranno aperti il 20 ottobre ed il 21 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e nella giornata del 22 ottobre per tutta la durata delle votazioni. A seconda dei casi, gli uffici elettorali provvederanno al rilascio della tessera, di un duplicato o di un attestato sostitutivo.

Militari

I militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato e gli appartenenti alla polizia di Stato sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per ragioni di servizio quando abbiano diritto di voto.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, con precedenza rispetto agli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale.

Non possono recarsi ai seggi inquadrati o armati.

Degenti nei luoghi di cura

Le persone degenti in ospedali e case di cura aventi diritto di voto sono ammesse a votare presso l’ospedale o la casa di cura.

Le persone interessate devono far pervenire - tramite la struttura di ricovero - al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte, una dichiarazione scritta attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

La dichiarazione deve espressamente indicare il numero della sezione elettorale e il numero di iscrizione nella lista elettorale, riportati sulla tessera elettorale; inoltre deve contenere l’attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell’elettore/elettrice.

La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune, a cura del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura, non oltre il 3° giorno precedente la data della votazione (ossia, entro il 18 ottobre).

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, rilascia alla persona richiedente l’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori degenti.
Le elettrici e gli elettori degenti possono votare presso la struttura di degenza esclusivamente previa esibizione di tale attestazione e della tessera elettorale.

Persone non deambulanti

Azienda sanitaria Alto Adige

Le elettrici e gli elettori non deambulanti, qualora la sede della sezione presso la quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del Comune priva di barriere architettoniche (di cui è data indicazione nell’elenco pubblicato); a tale scopo le elettrici e gli elettori devono esibire al seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale, l’attestazione medica dell’Azienda Sanitaria locale (è ammessa l’attestazione rilasciata in precedenza per altri scopi) o copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

In ogni caso i Comuni sono tenuti ad organizzare un adeguato servizio di trasporto, in modo da facilitare alle persone non deambulanti l’accesso al seggio.

Detenuti

I detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di detenzione.

Gli interessati devono inviare al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione scritta attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.

La dichiarazione deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale; inoltre deve contenere l’attestazione del direttore dell’istituto di detenzione comprovante lo stato di detenzione dell’elettore. La dichiarazione deve essere inoltrata al Comune, a cura del direttore dell’istituto di detenzione, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (ossia, entro il 18 ottobre).

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede a rilasciare immediatamente ai richiedenti l’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori detenuti.

Gli elettori detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione di tale attestazione, oltre che della tessera elettorale.

Persone bisognose di assistenza nelle operazioni di voto

Azienda sanitaria Alto Adige

Le persone con disabilità, impossibilitate ad esercitare autonomamente il diritto di voto, possono votare con l’aiuto di un accompagnatore volontariamente scelto, a condizione che sia iscritto nelle liste elettorali di un Comune della provincia di Bolzano.

Il certificato del medico, eventualmente richiesto dal/dalla presidente del seggio, è rilasciato dai funzionari medici designati dalle Aziende sanitarie locali. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.

In sostituzione del certificato medico i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all’Unione Italiana Ciechi.

Voto domiciliare

Sono ammessi al voto domiciliare le elettrici e gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da rendere impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, nonché le elettrici e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali che ne impediscano l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano.

Nel periodo compreso tra il 40° ed il 20° giorno precedente la votazione, le persone interessate devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte una dichiarazione scritta attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano.

La dichiarazione deve espressamente indicare il numero della sezione elettorale e il numero di iscrizione nella lista elettorale, riportati sulla tessera elettorale; alla dichiarazione deve essere allegato inoltre il certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria, che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità sopra indicate.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede a verificarne la regolarità e completezza e rilascia ai richiedenti l’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi degli elettori/elettrici ammessi al voto a domicilio.

Residenti all’estero

Hanno diritto di voto le cittadine e i cittadini residenti all’estero, che, alla data dell’emigrazione, erano in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio del voto; hanno inoltre diritto di voto i loro figli nati o trasferitisi all’estero e i coniugi di questi ultimi che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio. Presupposto imprescindibile per l’esercizio del voto è l’iscrizione all’AIRE (registro anagrafico dei cittadini italiani residenti all’estero).

Le elettrici e gli elettori residenti all’estero, iscritti all’AIRE, esercitano il proprio voto per posta. Le modalità di voto sono indicate nell’apposita sezione VOTO PER CORRISPONDENZA.

L’elettore/L’elettrice residente all’estero che desidera fare ritorno in Alto Adige per votare direttamente presso la propria sezione elettorale, deve presentare un’apposita richiesta al Comune di iscrizione.

Entro il 60° giorno antecedente la scadenza dell’attuale legislatura, la cittadina/il cittadino residente all’estero avente diritto al voto riceverà dall’amministrazione provinciale una comunicazione riguardante la data delle elezioni e le modalità di espressione del voto per corrispondenza. Insieme alla comunicazione riceverà inoltre un modulo di opzione, che dovrà compilare e spedire solo se intende esercitare il diritto di voto presso la sezione elettorale del proprio Comune di iscrizione.

Nel caso in cui abbia optato per l’esercizio del voto in provincia, l’elettore/elettrice residente all’estero dovrà presentarsi fisicamente presso la sezione indicata sulla propria tessera elettorale, con la tessera medesima e un documento di riconoscimento.

A partire dal 2013 è stato abolito il contributo, che in precedenza veniva erogato dai singoli comuni a questa categoria di elettori.

Pertanto le cittadine e i cittadini residenti all’estero che decidono di votare in provincia di Bolzano, presso la sezione elettorale del proprio Comune di iscrizione, non avranno diritto ad alcun rimborso o contributo.

Non saranno neppure corrisposte le agevolazioni tariffarie di viaggio, per il solo territorio italiano, in ferrovia o via mare.

Per tutte le informazioni riguardanti il voto delle persone residenti all’estero si invita a visitare l’apposita sezione dedicata al VOTO PER CORRISPONDENZA.

Nella giornata delle votazioni (22 ottobre 2023) i seggi restano aperti dalle ore 7:00 alle ore 21:00. Le operazioni preparatorie all’insediamento del seggio hanno luogo il giorno precedente.

Le cittadine e i cittadini devono presentarsi alla sezione elettorale indicata sulla propria tessera elettorale, muniti della tessera stessa e di un documento di riconoscimento.

Chi non è in possesso della tessera elettorale, perché non l’ha mai ricevuta ovvero in caso di deterioramento, smarrimento o furto della stessa, deve rivolgersi agli uffici elettorali comunali, che resteranno aperti il 20 ottobre ed il 21 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 18:00 nonché nella giornata del 22 ottobre per tutta la durata delle votazioni. A seconda dei casi, gli uffici elettorali provvederanno al rilascio della tessera, di un duplicato o di un attestato sostitutivo.

Documenti di riconoscimento ammessi

  1. Documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, quali: carta di identità, passaporto, patente di abilitazione alla guida di automezzi, porto d’armi, libretto ferroviario, ecc.;
  2. le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (U.N.U.C.I.), purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
  3. le tessere rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

Come compilare la scheda

Nella scheda che viene consegnata ad ogni elettore/elettrice sono riprodotti i simboli (definiti anche contrassegni) di tutte le liste. Il voto viene espresso barrando il simbolo della lista prescelta.

L’elettore/L’elettrice può indicare inoltre, nelle righe poste sulla destra di ciascun simbolo, da una a quattro preferenze (Attenzione: una sola preferenza per riga!). Il voto di preferenza si esercita nel seguente modo:

  • scrivendo il cognome dei candidati/delle candidate
  • se necessario anche il nome dei candidati/delle candidate.

Se il candidato/la candidata ha due cognomi è possibile scriverne solo uno, l’indicazione deve però contenere entrambi i cognomi, e all’occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

A partire dalle elezioni provinciali del 2018 non si possono più indicare i numeri, con cui i candidati sono contrassegnati nella lista, per esprimere il voto di preferenza

È essenziale che le preferenze, affinché siano valide, si riferiscano esclusivamente ai candidati e alle candidate della lista votata.

Informativa per l’esercizio del voto per corrispondenza

Nel 2013 è stata introdotto a livello provinciale il VOTO PER CORRISPONDENZA per due distinte categorie di elettori:

  1. Voto per corrispondenza per le elettrici e gli elettori altoatesini residenti all’estero, iscritti all’AIRE (registro anagrafico dei cittadini italiani residenti all’estero)
  2. Voto per corrispondenza per le elettrici e gli elettori impediti ad esercitare il voto presso il Comune di residenza, in quanto temporaneamente dimoranti fuori provincia.

Voto per corrispondenza per gli elettori residenti all’estero

Le elettrici e gli elettori residenti all’estero, iscritti all’AIRE, esercitano il loro voto per posta.

Entro il 60° giorno antecedente la scadenza dell’attuale legislatura, l’amministrazione provinciale invia alle cittadine e ai cittadini residenti all’estero aventi diritto al voto una comunicazione circa la data delle elezioni e le modalità di espressione del voto per corrispondenza.

Modulo di opzione

Insieme alla comunicazione con l’informativa sul voto per corrispondenza, l’elettrice/l’elettore residente all’estero riceverà anche un modulo di opzione, che dovrà compilare e inviare al proprio Comune di iscrizione solo nel caso in cui intenda fare ritorno in Alto Adige per votare direttamente presso la sezione elettorale del proprio Comune. Il modulo con la richiesta dovrà pervenire al Comune di iscrizione entro e non oltre il 45° giorno antecedente le elezioni (ossia entro il 7 settembre 2023).

La richiesta è valida solamente per la votazione per cui è presentata e, scaduto il termine indicato, non può più essere ritirata. La richiesta può essere consegnata personalmente, inoltrata tramite posta, via fax oppure per posta elettronica e deve contenere, pena il rigetto della stessa, i dati anagrafici e il corretto indirizzo postale della persona richiedente nonché la firma di quest’ultima. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.

Scarica il modulo per l’opzione:

Le cittadine e i cittadini residenti all’estero che decidono di votare in provincia di Bolzano, direttamente presso la sezione elettorale del proprio Comune, non avranno diritto ad ALCUN RIMBORSO O CONTRIBUTO.

Non saranno neppure corrisposte le agevolazioni tariffarie di viaggio, per il solo territorio italiano, in ferrovia o via mare.

Tutti i cittadini e le cittadine residenti all’estero, che non abbiano presentato richiesta per esercitare il proprio diritto di voto in Alto Adige, nel proprio Comune di iscrizione, votano per corrispondenza.

Per chiarimenti riguardo all’esercizio del voto per corrispondenza si rinvia alla sezione MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA.

Voto per corrispondenza per gli elettori temporaneamente dimoranti fuori provincia

Avviso importante

PER POSTA SI VOTA SOLAMENTE AL DI FUORI DEL TERRITORIO PROVINCIALE.

NON È POSSIBILE PRESENTARE UNA RICHIESTA PER ANTICIPARE IL VOTO DA CASA PROPRIA (IN UN COMUNE DELLA PROVINCIA).

NON È POSSIBILE VOTARE PER POSTA DURANTE IL FINE SETTIMANA DEL VOTO (20-21-22/10/2023).

Anche le elettrici e gli elettori impediti ad esercitare il diritto di voto presso il proprio Comune di iscrizione, in quanto temporaneamente dimoranti fuori provincia, possono esercitare il voto per corrispondenza.

L’elettrice/elettore che intende usufruire della possibilità di esercitare il voto per corrispondenza deve presentare un’apposita richiesta al proprio Comune di iscrizione.

Modulo di opzione

L’elettrice/elettore deve presentare al proprio Comune di iscrizione la richiesta di volere esercitare il voto per corrispondenza (utilizzando eventualmente il modulo di opzione, scaricabile da questo sito). La richiesta deve pervenire entro e non oltre il 45° giorno antecedente la data delle elezioni (ossia, entro il 7 settembre 2023).

La richiesta è valida solamente per la votazione per cui è presentata e, scaduto il termine indicato, non può più essere ritirata; può essere consegnata personalmente, inoltrata tramite posta, via fax oppure posta elettronica e deve contenere, pena il rigetto della stessa, i dati anagrafici e il corretto indirizzo postale della persona richiedente nonché la firma di quest’ultima. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.

Scarica il modulo per l’opzione:

Per chiarimenti riguardo all’esercizio del voto per corrispondenza si rinvia alla sezione MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA

Modalità di esercizio del voto per corrispondenza

PLICO ELETTORALE per l’esercizio del voto

All’elettore/elettrice che vota per corrispondenza viene spedito un plico elettorale, contenente:

  1. un certificato elettorale con i dati anagrafici dell’elettrice/dell’elettore: dal certificato deve essere staccato lungo l’apposita linea il tagliando elettorale;
  2. la scheda di voto;
  3. una busta piccola gialla, in cui inserire la scheda di voto dopo l’avvenuta espressione del voto;
  4. una busta bianca grande preaffrancata (recante l’indirizzo dell’Ufficio elettorale centrale), da utilizzare per la restituzione del tagliando elettorale e della busta piccola gialla contenente la scheda di voto;
  5. un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione del voto per corrispondenza e le liste dei candidati e candidate.
COME SI VOTA per corrispondenza

L’elettore/L’elettrice esprime il proprio voto sulla scheda elettorale, utilizzando ESCLUSIVAMENTE una PENNA BIRO con inchiostro di COLORE NERO O BLU, pena l’annullamento della scheda.

Nella scheda è riprodotto il simbolo di ciascuna lista. Il voto viene espresso barrando il simbolo della lista prescelta.

L’elettore/L’elettrice può indicare inoltre, nelle righe poste sulla destra di ciascun simbolo, da una a quattro preferenze (Attenzione: una sola preferenza per riga!). Il voto di preferenza si esercita nel seguente modo:

  • scrivendo il cognome dei candidati/delle candidate
  • se necessario anche il nome dei candidati/delle candidate.

Se il candidato/la candidata ha due cognomi è possibile scriverne solo uno, l’indicazione deve però contenere entrambi i cognomi, e all’occorrenza data e luogo di nascita, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Non è più possibile esprimere il voto di preferenza indicando esclusivamente i numeri, con cui i candidati sono contrassegnati nella lista.

È essenziale che le preferenze, affinché siano valide, si riferiscano esclusivamente ai candidati e alle candidate della lista votata.

IL VOTO È PERSONALE, LIBERO E SEGRETO. LA SCHEDA E LA BUSTA PICCOLA GIALLA, CHE LA CONTIENE, NON DEVONO RECARE ALCUN SEGNO DI RICONOSCIMENTO!

È FATTO DIVIETO DI VOTARE PIÙ VOLTE E INOLTRARE LE SCHEDE PER CONTO DI ALTRI ELETTORI!

Espresso il proprio voto sulla scheda gialla, l’elettore/elettrice introduce la scheda nella BUSTA PICCOLA GIALLA, che sigilla e inserisce nell’apposita BUSTA GRANDE PREAFFRANCATA, nella quale include anche IL TAGLIANDO elettorale, che comprova l’esercizio del diritto di voto. Di seguito l’elettore/l’elettrice spedisce la busta grande preaffrancata all’Ufficio elettorale centrale, cui la stessa deve pervenire entro e non oltre il venerdì antecedente il giorno della votazione (ossia, il 20 ottobre 2023).

Raccomandiamo agli elettori/alle elettrici di esprimere il proprio voto quanto prima possibile e di spedire immediatamente la busta preaffrancata, affinché essa arrivi in tempo utile all’Ufficio elettorale centrale.

Una volta spedita la busta preaffrancata, per l’elettore/elettrice non sono previste ulteriori operazioni

SPOGLIO DELLE SCHEDE

Tutte le buste pervenute in tempo utile all’Ufficio elettorale centrale (entro il venerdì antecedente la votazione, ossia il 20 ottobre 2023) – dopo una serie di verifiche formali previste dalla legge – saranno consegnate ad appositi uffici elettorali istituiti presso il Comune di Bolzano, i quali procederanno allo spoglio delle schede elettorali in data 22 ottobre 2023, contestualmente alle operazioni di scrutinio affidate alle restanti sezioni elettorali sparse su tutto il territorio provinciale.

AVVISO PER CHI VOTA PER CORRISPONDENZA

IN UNA SEZIONE BEN VISIBILE DEL SITO SARANNO COMUNICATE EVENTUALI VARIAZIONI RIGUARDANTI CONTRASSEGNI O LISTE DI CANDIDATI.

LE VARIAZIONI POSSONO DIPENDERE DA EVENTUALI RICORSI PENDENTI NELL’ARCO DI TEMPO IN CUI AVVIENE LA CONSEGNA AGLI ELETTORI DEL PLICO ELETTORALE OPPURE DA ERRORI DI STAMPA.

Che cos’è?

È un’agevolazione per l’acquisto di biglietti di andata e ritorno sul territorio nazionale a prezzo ridotto (-60% sulle tariffe regionali e fino 70% sui treni di servizio lunga percorrenza) per i viaggi degli elettori ai fini dell’esercizio del diritto di voto. L’offerta viene applicata sia da Italo che da Trenitalia (sia treni Regionali che treni Lunga Percorrenza come Frecce, Intercity e Intercity Notte).

Chi può riceverlo?

Gli elettori del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano domiciliati fuori dal Comune di residenza (es. studenti universitari) che si recano nel comune di residenza per esercitare il diritto di voto.

Dove si può richiedere?

Italo

I biglietti scontati sono acquistabili online tramite il seguente link: Italotreno.it

A bordo del treno dovrà essere mostrato al controllore un documento di identificazione e la tessera elettorale ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche).

Trenitalia

L’agevolazione per gli elettori può essere richiesta presso tutte le biglietterie e i punti vendita autorizzati, previa esibizione del documento di identificazione, della tessera elettorale ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione (all’atto dell’acquisto, il passeggero che dichiara di essere sprovvisto di tessera elettorale deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche).

Agevolazioni di viaggio – Ministero

  1. Agevolazioni di viaggio I
  2. Agevolazioni di viaggio II
  3. Agevolazioni di viaggio III
  4. Agevolazioni di viaggio IV


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Scrutatori/Scrutatrici e presidenti

Per ciascuna sezione elettorale il sindaco/la sindaca nomina un ufficio elettorale composto dal/dalla presidente, da tre scrutatori/scrutatrici – uno/una dei quali, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente - e dal segretario/dalla segretaria. Qualora nella circoscrizione dell’ufficio elettorale di sezione si trovino ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto o alla sezione siano affidati compiti di raccolta del voto domiciliare, l’ufficio elettorale è composto dal/dalla presidente, da quattro scrutatori/scrutatrici e da un segretario ovvero una segretaria.

Gli scrutatori, le scrutatrici e il segretario/la segretaria dell’ufficio elettorale di sezione sono scelti, con sorteggio tra le persone che abbiano assolto gli obblighi scolastici.

La scelta del/della presidente dell’ufficio elettorale di sezione avviene con sorteggio tra le persone che:

  1. hanno diritto di voto nelle elezioni provinciali;
  2. sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
  3. sono in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
  4. sono in possesso, per i comuni ladini, dell’attestato di conoscenza della lingua ladina ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
  5. sono iscritte nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente dell’ufficio elettorale.

Non possono assumere le funzioni di componente dell’ufficio elettorale di sezione:

  1. gli appartenenti a forze armate in servizio;
  2. ufficiali sanitari e medici di base;
  3. segretari comunali e dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  4. i candidati e le candidate alle elezioni del Consiglio provinciale.

Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti le elezioni, il responsabile dell’ufficio elettorale, in seduta pubblica, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all’albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista, procede:

  1. al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, del/della presidente, del segretario/della segretaria e del numero necessario di scrutatori e scrutatrici;
  2. alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi di presidenti, segretari e scrutatori per sostituire le cittadine e i cittadini sorteggiati in caso di eventuale impedimento.

Qualora il numero dei nominativi sorteggiati non sia sufficiente, l’ufficiale elettorale del comune procede a ulteriore sorteggio fra le persone iscritte nelle liste elettorali del comune stesso.

Il sindaco/La sindaca notifica alle persone sorteggiate, nel più breve tempo possibile e non oltre il 15° giorno precedente le elezioni, l’avvenuta nomina.

L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco/alla sindaca, che provvede alla sostituzione con elettori compresi nell’apposita graduatoria La nomina è notificata alle persone interessate non oltre il 3° giorno precedente le elezioni.

Ai sensi dalla legge del 13 marzo 1980, n. 70 il trattamento economico dei componenti l’ufficio elettorale di sezione è pari a quello previsto per le elezioni della Camera dei deputati:

  • Presidente di seggio – 150 €
  • Segretario e scrutatore – 120 €
  • Presidente seggio speciale – 90 €
  • Componente seggio speciale – 61 €


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Normativa e circolari


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Info per i Comuni

In data 23 agosto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige il decreto del Presidente della Provincia, con il quale si individua il giorno 22 ottobre 2023 come data per lo svolgimento delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che le procedure per lo svolgimento della citata tornata elettorale sono riportate nella legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, la quale in parte rinvia alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche.

I singoli adempimenti amministrativi con i relativi termini nonché i modelli da utilizzarsi sono indicati dal Consorzio dei Comuni in via telematica.

Materiale messo a disposizione dalla Provincia per ciascuna sezione

L’amministrazione provinciale mette a disposizione di ciascun ufficio elettorale di sezione il seguente materiale:

  1. tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, una delle quali deve restare a disposizione dell’ufficio elettorale di sezione e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
  2. due copie dei manifesti recanti rispettivamente le principali norme per la votazione e le principali sanzioni penali;
  3. una copia delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione con le disposizioni di legge;
  4. le schede di voto;
  5. due copie della tabella di scrutinio;
  6. una copia del verbale delle operazioni elettorali;
  7. i registri (maschile e femminile) delle tessere elettorali;
  8. le liste aggiunte per le sezioni ospedaliere, i seggi speciali e gli uffici elettorali distaccati;
  9. il plico sigillato contenente il timbro di sezione;
  10. il restante materiale di cancelleria, incluse le buste grandi per il plico n. 2 ed il plico n. 3 e la busta da recapitare al Comune;


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Scadenze

23.08.2023
Decreto di indizione delle elezioni: pubblicazione in data 23.08.2023, trasmissione ai comuni ed al Commissariato del Governo via mail
29.08.2023
Deposito dei contrassegni nelle giornate del 29 e 30 agosto (54° e 53° giorno antecedente la votazione)
01.09.2023
Il manifesto recante i contrassegni viene reso noto entro il 51° giorno antecedente la votazione (entro il 01.09.2023)
01.09.2023
Presentazione delle liste di candidati nelle giornate del 1° settembre, 2 settembre, 4 settembre ed entro le ore 12.00 del 5 settembre (tra il 51° e le ore 12.00 del 47° giorno antecedente la votazione)
07.09.2023
Manifesto di convocazione dei comizi elettorali: pubblicazione in data 07.09.2023, i manifesti vengono affissi dai comuni
07.09.2023
Entro il 07.09.2023 (45° giorno antecedente la votazione) gli elettori RESIDENTI ALL’ESTERO presentano al comune di iscrizione la richiesta per l’esercizio del voto in provincia, direttamente presso la sezione elettorale
Entro il 07.09.2023 (45° giorno antecedente la votazione) gli elettori TEMPORANEAMENTE DIMORANTI FUORI PROVINCIA presentano al comune di iscrizione la richiesta per l’esercizio del “voto per corrispondenza”
12.09.2023
Presentazione della richiesta di ammissione al voto domiciliare al comune tra il 40° ed il 20° giorno antecedente la votazione (12.09.2023 – 02.10.2023)
27.09.2023
Seduta pubblica per il sorteggio dei componenti degli uffici elettorali di sezione tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la votazione (27.09.2023 – 02.10.2023)
07.10.2023
Il manifesto recante le candidature viene affisso entro il 15° giorno antecedente la votazione (entro il 07.10.2023)
19.10.2023
Presentazione al comune di iscrizione della dichiarazione per l’esercizio del voto in ospedale, nei luoghi di cura o detenzione entro il 3° giorno antecedente la votazione (entro il 19.10.2023)
20.10.2023
Ricezione delle buste contenenti le schede del voto per corrispondenza entro e non oltre il venerdì antecedente le elezioni (entro il 20.10.2023)
20.10.2023
Gli uffici elettorali comunali sono aperti dal 20 ottobre al 21 ottobre e nella giornata del 22 ottobre per tutta la durata delle votazioni
22.10.2023
Votazioni dalle ore 7.00 alle ore 21.00.
Chiusura delle votazioni alle ore 21.00 del 22.10.2023
22.10.2023
Scrutinio subito dopo la chiusura delle votazioni (22.10.2023)


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